Per gli italiani all'estero: Quando conviene o no iscriversi all'AIRE e pagare meno TASSE (parte 1)
Per prima cosa cerchiamo di capire che cos'e L'AIRE. Citando il ministero degli affari esteri:
"L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli - Patente di guida).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
-le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
-i lavoratori stagionali;
-i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
-i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. "
Bene capito di cosa si tratta vediamo ora che significa essere RESIDENTI FISCALI in Italia.
Sono sempre più numerosi gli italiani che si spostano all’estero per ragioni di lavoro e per periodi di tempo più o meno lunghi. Spesso, però, sorgono dubbi riguardo alla residenza fiscale di tali soggetti, con conseguente impatto ai fini delle imposte sui redditi.
Facciamo chiarezza sulla questione, attraverso degli esempi pratici. L’individuazione della residenza di un contribuente è una questione fondamentale e preliminare alla tassazione di ogni suo reddito, considerato che il soggetto fiscalmente residente in Italia ha
- l’obbligo di tassare nel nostro Paese i redditi che ha realizzato ovunque nel mondo (in base al principio del reddito mondiale),
- mentre il soggetto non residente deve sottoporre a tassazione in Italia solo i redditi che ha prodotto nel nostro territorio. Tale, infatti, è la distinzione sancita dall’art. 3 Tuir.
Per capire chi è un soggetto fiscalmente residente è NECESSARIO:
- Essere fisicamente in italia per piu 183 giorni all'anno anche non consecutivi
- Iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
-Hanno il domicilio nel territorio dello Stato
Queste condizioni devono essere verificate contemporaneamente? La risposta è no, in quanto il verificarsi di una sola di esse fa sì che il soggetto, seppur presente all’estero in maniera stabile, sia ancora considerato fiscalmente residente in Italia e a deve assoggettare a tassazione i proventi del proprio lavoro ovunque nel mondo prodotti).
Sempre più spesso capita che il soggetto che vive all’estero, magari iscritto nelle liste del Comune estero, sia ancora iscritto nell’anagrafe della popolazione residente; ebbene, tale condizione comporta per l’Agenzia la ripresa dei redditi prodotti all’estero. Tale situazione fa sorgere una condizione nella quale il soggetto è considerato residente in tutti e due gli Stati e, per dirimere la questione, occorre fare riferimento all’art. 4 della Convenzione OCSE, che prevede criteri particolari in merito alla doppia residenza. Tali criteri, detti “Tie Breaker Rules”, sono elencati in maniera gerarchica, nel senso che il criterio successivo si applica solamente se il criterio precedente non è stato in grado di dirimere la situazione.
“Tie Breaker Rules”,
Secondo il Modello di convenzione OCSE (utlizzando anche dall'Italia e dalla maggior parte dei paesi UE) una persona fisica residente in due Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente (1° criterio). Se ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). Se non si può determinare lo Stato nel quale ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la persona non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente (2° criterio). Se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità (3° criterio). Se ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo (4° criterio). (Quest'ultimo caso talmente unico che RARO)
Passiamo ad un esempio pratico
Se un soggetto si trasferisce all’estero ad aprile 2016, con cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente ed iscrizione nell’A.I.R.E., per il 2016 potrà essere considerato come fiscalmente residente all’estero in quanto per la maggior parte del periodo d’imposta (cd. 183 giorni) non è residente in Italia; ciò significa che NON dovrà dichiarare in Italia i redditi percepiti per la sua attività estera dal mese di aprile fino al termine del periodo d’imposta (ovviamente se il soggetto ha prodotto redditi italiani nel periodo gennaio-aprile, dovrà verificare se presentare la dichiarazione per tali redditi).
A parità di adempimenti formali eseguiti (cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente ed iscrizione nell’A.I.R.E), se lo stesso soggetto si è trasferito all’estero nel mese di agosto 2016, la situazione cambia notevolmente, in quanto per la maggior parte del periodo d’imposta il soggetto è fiscalmente residente in Italia e pertanto deve dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero dal mese di agosto fino al termine dell’anno fiscale (che in Italia è il 31/12).
E se ci trasferiamo in un paradiso fiscale ?
Infine, i soggetti che trasferiscono la propria residenza in paesi aventi una fiscalità agevolata, sono considerati dal legislatore in via presuntiva come fiscalmente residenti in Italia, salvo che effettivamente dimostrino la loro effettiva residenza nel paese estero. Un po come quando non si vuole pagare il canone della TV e lo stato presume che voi avete in casa un apparecchio televisivo. Sta a voi ogni anno fiscale dimostrare il contrario.
Parliamo di TASSE
Iscriversi all'AIRE ha una utilita', nella maggior parte dei casi, meramente fiscale. Se ad esempio mi trasferisco in Francia in quanto assunto presso un azienda francese e scopro in busta paga di avere una IRPEF francese meno pesante allora si che mi conviene iscrivermi all'AIRE prime di Giugno dell'anno in corso. Altrimenti sarei costretto a dichiarare in Italia tutto il salario lordo annuale percepito in Francia.
Esempio numerico Francia:
Salario 40K annui in Francia con una pressione fiscale del 20%. Pagherei in francia 8000 euro di tasse. Se pero' non mi iscrivo all'AIRE dovro' dichiarare anche in Italia i 40k e calcolare l'IRPEF che si aggira al 30% di tasse ovvero 12000 euro.
Il commercialista quindi vi compilera' il modello Unico, alla voce "Reddito assimilato a lavoro dipendente", e vi prepara' i moduli F24 con l'importo da pagare. Attenzione! Questo non significa che dovete pagare altri 12000 euro sopra gli 8000 gia versati ma dovete scontare le tasse gia versate in Francia grazie al meccanismo dei crediti di imposta grazie agli accordi per evitare le doppie imposizioni.
- 12000 - 8000 = 4000 euro da versare allo stato italiano se NON iscritti all' AIRE.
- Solo 8000 euro da versare allo stato Francese se iscritti all'AIRE prima del 30 Giugno.
Saluti
Lazlo