L'assicurazione INAIL: l'infortunio in itinere

in #ita7 years ago (edited)

L’INAIL protegge il lavoratore dai rischi specifici connessi all'attività lavorativa.
Non tutti sanno che il tragitto casa-lavoro-casa è considerato, con dei limiti, parte integrante dell'attività lavorativa.

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CC0 Creative Commons

Dell'infortunio in itinere si occupa l'articolo 12 del D.lgs. n°38/2000, analizzandolo è facile comprendere le problematiche e le tutele derivanti dalla legge.

L’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate

Ricordando che non siamo di fronte ad ipotesi di danno cagionato dalla prestazione lavorativa, perché parliamo di un indennizzo scollegato dal rischio specifico correlato all'attività pericolosa e collegato invece al percorso utile per recarsi sul luogo in cui viene svolta l'attività, la prima contraddizione nel sistema è subito rinvenibile dal postulato sopra riportato, in quanto l’assicurazione parlando di persone assicurate si rivolge alle persone addette alle lavorazioni pericolose, quindi c’è comunque un collegamento con la pericolosità della lavorazione anche se l’esigenza è tutelare il lavoratore a prescindere dal tipo di mansione svolta. Generalmente i giudici però correggendo il legislatore tentano di estendere la tutela a tutti i lavoratori.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate

Interruzione e deviazione del tutto indipendenti sono i casi in cui l’indennizzo è escluso, ed è il giudice a dover considerare i singoli elementi della fattispecie che in concreto si verifica, al fine di capire se il caso rientra o meno in queste esclusioni. Se vado a fare la spesa ad esempio, la deviazione è arbitraria, quindi rientra nel rischio elettivo e nonostante sia un infortunio in itinere non è indennizzabile perché è una delle ipotesi di deviazione o interruzione non necessitata, a maggior ragione se la sosta si prolunga nel tempo e l'INAIL dimostra, ad esempio, che non fermandosi il lavoratore poteva evitare l'incidente non finendo nel traffico dell'orario di punta.

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili [...] durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione

In relazione alle esigenze essenziali sorge il problema della sosta breve o prolungata, con la possibile alterazione delle condizioni di rischio e l’interruzione del nesso di causalità, che sarebbe il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. La giurisprudenza normalmente ritiene che il percorso più breve sia quello materialmente più breve da percorrere senza troppe complicazioni o il più veloce. Fondamentale è anche il concetto di abitazione, se importa la residenza o se è possibile considerare abitazione anche la casa al mare o l’albergo in cui si decide di passare la notte. In linea di massima i giudici tendono ad accettare come abitazione le ipotesi più varie, compresa la casa dell'amante o della fidanzata da cui si decide di passare la notte.

Qualora non sia prevista la mensa aziendale il percorso dal luogo di lavoro a quello di abituale consumazione dei pasti

Quindi se vi è una mensa aziendale secondo la legge non si è coperti nel caso si mangi da qualche altra parte, ma la giurisprudenza anche qui applica dei correttivi alla ristrettezza delle legge quando si occupa delle singole fattispecie, infatti in determinati casi, quando ad esempio il lavoratore presenta una certificazione che riguardi una patologia che lo costringe a mangiare lontano dal luogo di lavoro, il giudice ricomprende il caso in quelli protetti dal sistema assicurativo.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato

Secondo la legge per poter utilizzare il mezzo privato per recarsi al lavoro vi deve essere l’autorizzazione e si ritiene che debba essere motivata dall'impossibilità o da un eccessivo aggravio derivato dall'utilizzo del mezzo pubblico. Il lavoratore ha diritto alla copertura assicurativa, sempre che ricorrano gli altri presupposti previsti dalla legge anche quando effettua il normale percorso in bicicletta. L’INAIL inoltre includendo l’uso della bici tra le ipotesi sempre indennizzabili ha escluso che per il suo utilizzo serva l'autorizzazione nonostante si tratti di mezzo proprio.
Ma cosa si intende per necessitato? L'utilizzo del mezzo proprio si ritiene necessitato quando non esistono mezzi pubblici che collegano abitazione e luogo di lavoro, non coprono la totalità del tragitto nonché quando non c’è coincidenza tra l’orario di lavoro e l’uso del mezzo pubblico e quando l’uso di questo prolunga eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione non opera se il conducente è sprovvisto dell’abilitazione di guida.”

Non dovrebbe servire precisarlo ma in questi casi nonostante possano esserci i vari requisiti già analizzati (del normale percorso etc.etc.) ovviamente l’infortunio non sarà indennizzabile. Si evince però che nel caso dell’uso terapeutico di una determinata sostanza chimica l'infortunio sia indennizzabile ugualmente, tuttavia però, generalmente le sostanze ritenute pericolose a causa degli effetti collaterali indicano il divieto di mettersi alla guida rientrando tra le ipotesi di grave colpa del lavoratore.

Il rischio elettivo è ciò che costituisce il limite all'indennizzo dell’infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o in itinere. Per configurare il rischio elettivo sono richieste determinate condizioni; ad esempio il lavoratore deve porre in essere un atto non solo volontario, ma anche arbitrario ed estraneo alle finalità lavorative.

Recarsi sul luogo di lavoro da una strada secondaria perché la prima è temporaneamente bloccata, senza che questo crei però rischi aggiuntivi (magari se la strada secondaria è un campo minato lasciatela perdere), non esclude l'indennizzo. Per non riconoscere l'indennizzo occorre quindi che l'INAIL dimostri che il comportamento del lavoratore non centri niente con il lavoro, che sia proprio determinato “da impulsi del tutto personali”.

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